Atto›Titolo IV
Art. 118
137 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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Le disposizioni della terza parte del protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonché i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille s'applicano ai paesi e territori d'oltremare di cui all' ed ai paesi e territori non europei che mantengono relazioni particolari con gli Stati membri originari.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-118