Atto›Capo 2
Art. 113
32 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri comunicano agli Stati membri originari ed alla Commissione le disposizioni relative al regime che applicano all'importazione di prodotti originari o in provenienza dai paesi indipendenti del Commonwealth di cui all', paragrafo 3, nonché dagli Stati associati di cui, all', paragrafo 1.
2. Dal momento dell'adesione la Commissione comunica ai nuovi Stati membri le disposizioni interne o convenzionali relative al regime applicabile alle importazioni, nella Comunità nella sua composizione originaria, dei prodotti originari o in provenienza dai paesi indipendenti del Commonwealth di cui all', paragrafo 3, nonché dagli Stati associati di cui all', paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-113