Atto›Titolo III
Art. 108
131 / 213In vigore dal 13 gen 1973
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1. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure transitorie e degli adattamenti che potranno rivelarsi necessari e che saranno oggetto di protocolli che saranno conclusi con i paesi terzi contraenti e saranno allegati a detti accordi.
2. Tali misure transitorie, che terranno conto delle corrispondenti misure adottate all'interno della Comunità e non potranno superarne la durata, tendono ad assicurare l'applicazione progressiva, da parte della Comunità, di un regime unico nelle sue relazioni con i paesi terzi contraenti, nonché l'identità dei diritti e degli obblighi degli Stati membri.
3. I paragrafi 1 e 2 s'applicano agli accordi con la Grecia, la Turchia, la Tunisia, il Marocco, Israele, la Spagna e Malta.
Tali disposizioni s'applicano anche agli accordi che la Comunità avrà concluso con altri paesi terzi della regione mediterranea prima dell'entrata in vigore del presente atto.
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