Atto›Capo 4
Art. 105
50 / 213In vigore dal 13 gen 1973
.
La direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche viene applicata tenendo conto della seguente disposizione:
L'Irlanda, la Norvegia ed il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, per le importazioni di carni fresche, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l'afta epizootica, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-105