Art. 105
AttoCapo 4

Art. 105

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In vigore dal 13 gen 1973
. La direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche viene applicata tenendo conto della seguente disposizione: L'Irlanda, la Norvegia ed il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, per le importazioni di carni fresche, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l'afta epizootica, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE.
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