Art. 104
AttoCapo 4

Art. 104

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In vigore dal 13 gen 1973
. La direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina viene applicata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 1. I nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE, le loro regolamentazioni nazionali applicabili all'importazione di animali da allevamento, da ingrasso e da macello, esclusi, per la Danimarca, i bovini da macello. Nel quadro di tali regolamentazioni saranno ricercati degli adattamenti in vista di assicurare il progressivo sviluppo degli scambi; a tal fine queste regolamentazioni formeranno oggetto di un esame in sede di Comitato veterinario permanente. 2. Fino al 31 dicembre 1977 gli Stati membri destinatari accordano agli Stati membri speditori d'animali della specie bovina il beneficio della deroga di cui all', paragrafo 1, sub A, lettera a), della direttiva. 3. I nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977 i metodi applicati sul loro territorio per dichiarare un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi o indenne da brucellosi ai sensi dell' della direttiva, fatta salva l'applicazione delle disposizioni della direttiva relative alla presenza di animali vaccinati contro la brucellosi. Le disposizioni relative agli esami previsti per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari restano applicabili, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4 e 6. 4. Fino al 31 dicembre 1977 le esportazioni di bovini dall'Irlanda verso il Regno Unito possono essere effettuate: a) in deroga alle disposizioni della direttiva concernente la brucellosi; tuttavia le disposizioni relative all'esame previsto per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari rimangono applicabili alle esportazioni di bovini non castrati; b) in deroga alle disposizioni della direttiva concernenti la tubercolosi, a condizione che all'atto dell'esportazione sia fatta una dichiarazione che attesti che l'animale esportato proviene da un allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi secondo i metodi vigenti in Irlanda; c) in deroga alle disposizioni della direttiva concernenti l'obbligo di separare gli animali da allevamento o da ingrasso, da una parte, e gli animali da macello, dall'altra. 5. Fino al 31 dicembre 1975 la Danimarca è autorizzata ad utilizzare l'alttubercolina in deroga alle disposizioni dell'allegato B della direttiva. 6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie concernenti la commercializzazione all'interno degli Stati membri per quanto attiene alla materia cui si applica la direttiva, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere le loro regolamentazioni nazionali degli scambi tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Gli Stati membri in questione adottano le misure adatte per limitare questa deroga ai soli scambi sopramenzionati.
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