Atto›Sez. 2
Art. 103
101 / 213In vigore dal 13 gen 1973
.
Entro il 31 dicembre 1982 la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente lo sviluppo economico e sociale delle zone costiere degli Stati membri e la situazione del patrimonio ittico. In base a detta relazione ed agli obiettivi della politica comune della pesca il Consiglio, su proposta della Commissione, esamina le disposizioni che potrebbero far seguito alle deroghe in vigore fino al 31 dicembre 1982.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-103