Atto›Parte PRIMA
Art. 1
7 / 213In vigore dal 13 gen 1973
ATTO
relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati
.
Ai fini del presente atto
- per "Trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o da altri atti entrati in vigore prima dell'adesione; per "Trattato CECA", "Trattato CEE", "Trattato CEEA", s'intendono i corrispondenti trattati originari così completati o modificati;
- per "Stati membri originari" s'intendono il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi;
- per "nuovi Stati membri" s'intendono il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;826#art-a-1