parte PRIMA PRINCIPI
Art. 1 ATTO relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati ARTICOLO 1. Ai f Art. 2 ARTICOLO 2. Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti de Art. 3 ARTICOLO 3. 1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni e accor Art. 4 ARTICOLO 4. 1. Gli accordi e convenzioni concluse da una delle Comunità con uno o più Stat Art. 5 ARTICOLO 5. L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA s'a Art. 6 ARTICOLO 6. Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, non possono Art. 7 ARTICOLO 7. Gli atti delle istituzioni delle Comunità ai quali si riferiscono le disposizi Art. 8 ARTICOLO 8. Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrog Art. 9 ARTICOLO 9. 1. Per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nell parte SECONDA ADATTAMENTI DEI TRATTATI
capo 1 L'Assemblea.
Art. 10 ARTICOLO 10. L'articolo 21, paragrafo 2, del trattato CECA, l'articolo 138, paragrafo 2, d capo 2 Il Consiglio.
Art. 11 ARTICOLO 11. L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico e Art. 12 ARTICOLO 12. L'articolo 28 del trattato CECA è sostituito dalle seguenti disposizioni: "Ar Art. 13 ARTICOLO 13. L'articolo 95, quarto comma, del trattato CECA è sostituito dalla seguente di Art. 14 ARTICOLO 14. L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, Art. 42 ARTICOLO 42. Le restrizioni quantitative all'importazione e alla esportazione tra la Comun Art. 43 ARTICOLO 43. In deroga all'articolo 42 gli Stati membri possono mantenere per un periodo d Art. 44 ARTICOLO 44. 1. I nuovi Stati membri procedono ad un progressivo riordinamento dei monopol Art. 65 ARTICOLO 65. 1. Un importo compensativo viene fissato per i prodotti ortofrutticoli per i Art. 66 ARTICOLO 66. 1. Fino al primo ravvicinamento l'importo compensativo applicabile negli scam Art. 67 ARTICOLO 67. Per la determinazione dei prezzi d'entrata i corsi costatati nei nuovi Stati Art. 68 ARTICOLO 68. Le disposizioni relative alle norme comuni di qualità si applicano alla comme Art. 109 ARTICOLO 109. 1. I regimi che risultano dalla Convenzione di associazione tra la Comunità Art. 110 ARTICOLO 110. All'importazione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE che Art. 111 ARTICOLO 111. Qualora il ravvicinamento alla tariffa doganale comune porti in un nuovo Sta Art. 112 ARTICOLO 112. 1. I prodotti importati nel Regno Unito fino alle date di cui all'articolo 1 Art. 113 ARTICOLO 113. 1. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri comunicano agli Stati memb Art. 114 ARTICOLO 114. Le decisioni che il Consiglio deve adottare ed i pareri che il Comitato per Art. 115 ARTICOLO 115. 1. Gli articoli da 109 a 114 s'applicano fino al 31 gennaio 1975. 2. Tuttavi capo 3 La Commissione.
Art. 15 ARTICOLO 15. L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consi Art. 16 ARTICOLO 16. L'articolo 14, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico e Art. 45 ARTICOLO 45. 1. La Commissione stabilisce prima del 1 aprile 1973, tenendo debitamente con Art. 46 ARTICOLO 46. 1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in Art. 47 ARTICOLO 47. 1. Se negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuo Art. 48 ARTICOLO 48. 1. Le disposizioni del presente titolo non ostano a che l'Irlanda applichi ne Art. 49 ARTICOLO 49. 1. I protocolli da n. 8 a n. 15 allegati al presente atto non ostano ad una m Art. 98 ARTICOLO 98. Per i prodotti della pesca gli articoli 51 e 52 s'applicano ai prezzi di orie Art. 99 ARTICOLO 99. Gli importi compensativi vengono corretti, nella misura necessaria, dell'inci Art. 116 ARTICOLO 116. 1. L'articolo 109, paragrafo 3, e gli articoli da 110 a 113 s'applicano fino capo 4 La Corte di giustizia.
Art. 17 ARTICOLO 17. L'articolo 32, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, primo comma, d Art. 18 ARTICOLO 18. L'articolo 32 bis, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 166, primo comm Art. 19 ARTICOLO 19. L'articolo 32 ter, secondo e terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 167, Art. 20 ARTICOLO 20. L'articolo 18, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giu Art. 104 ARTICOLO 104. La direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in mate Art. 105 ARTICOLO 105. La direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi Art. 106 ARTICOLO 106. Prima dello scadere dei termini di cui agli articoli 104 e 105 un esame dell capo 5 Il Comitato economico e sociale.
Art. 21 ARTICOLO 21. L'articolo 194, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 166, primo comma, capo 6 Il Comitato consultivo CECA.
Art. 22 ARTICOLO 22. L'articolo 18, primo comma, del trattato CECA è sostituito dalla seguente dis capo 7 Il Comitato scientifico e tecnico.
Art. 23 ARTICOLO 23. L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEEA è sostituito dall titolo II ALTRI ADATTAMENTI
Art. 24 ARTICOLO 24. 1. L'articolo 131 del trattato CEE è completato dalla menzione della Norvegia Art. 25 ARTICOLO 25. All'articolo 79 del trattato CECA è aggiunto, dopo il primo comma, un nuovo c Art. 26 ARTICOLO 26. 1. L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE è sostituito dalla seguente Art. 27 ARTICOLO 27. All'articolo 198 del trattato CEEA è aggiunto un comma così redatto: "In dero Art. 28 ARTICOLO 28. Gli atti delle istituzioni della Comunità concernenti i prodotti elencati nel Art. 50 ARTICOLO 50. Salvo disposizioni contrarie del presente titolo, le regole previste dal pres Art. 51 ARTICOLO 51. 1. Le disposizioni del presente articolo s'applicano ai prezzi per i quali le Art. 52 ARTICOLO 52. 1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente titolo conduca ad u Art. 53 ARTICOLO 53. Qualora si costati che per un prodotto la differenza tra il livello del prezz Art. 54 ARTICOLO 54. 1. Fintantochè nel Regno Unito sussisterà una differenza tra i prezzi ottenut Art. 55 ARTICOLO 55. 1. Le differenze nei livelli dei prezzi sono compensate secondo e seguenti mo Art. 56 ARTICOLO 56. Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso Art. 57 ARTICOLO 57. Nella fissazione del livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli Art. 58 ARTICOLO 58. Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunità e imputati al Art. 59 ARTICOLO 59. Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua c Art. 60 ARTICOLO 60. 1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazio Art. 61 ARTICOLO 61. 1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasfor Art. 62 ARTICOLO 62. 1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Comm Art. 63 ARTICOLO 63. 1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio da Art. 64 ARTICOLO 64. Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano il grado di libertà degl Art. 149 ARTICOLO 149. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destina Art. 150 ARTICOLO 150. L'applicazione, in ogni nuovo Stato membro, degli atti elencati nell'allegat Art. 151 ARTICOLO 151. 1. Sono differite fino al 1 febbraio 1973: a) l'applicazione ai nuovi Stati Art. 152 ARTICOLO 152. I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure loro necessarie per conform Art. 153 ARTICOLO 153. 1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunità non contenuti Art. 154 ARTICOLO 154. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, i principi relativi ai regimi general Art. 155 ARTICOLO 155. I testi degli atti delle istituzioni della Comunità anteriori all'adesione e Art. 156 ARTICOLO 156. Gli accordi, decisioni e pratiche concertate esistenti al momento dell'adesi Art. 157 ARTICOLO 157. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad ass parte TERZA ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI
Art. 29 ARTICOLO 29. Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato I del presente atto for Art. 30 ARTICOLO 30. Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II de parte QUARTA MISURE TRANSITORIE
capo 1 Disposizioni tariffarie.
Art. 31 ARTICOLO 31. 1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive r Art. 32 ARTICOLO 32. 1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione or Art. 33 ARTICOLO 33. In nessun caso s'applicano all'interno della Comunità dazi doganali superiori Art. 34 ARTICOLO 34. Ogni nuovo Stato membro può sospendere integralmente o parzialmente la riscos Art. 35 ARTICOLO 35. Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione Art. 36 ARTICOLO 36. 1. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Co Art. 37 ARTICOLO 37. I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente tra la Com Art. 38 ARTICOLO 38. 1. Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi seguenti, le disposizio Art. 39 ARTICOLO 39. 1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e dell Art. 40 ARTICOLO 40. Per i seguenti prodotti elencati nella tariffa doganale comune: ============= Art. 41 ARTICOLO 41. Per allineare le loro tariffe alla tariffa doganale comune ed alla tariffa un sezione 2 VINO.
Art. 69 ARTICOLO 69. Fino al 31 dicembre 1975 l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mante Art. 100 ARTICOLO 100. 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2141 Art. 101 ARTICOLO 101. Il limite di sei miglia marine di cui all'articolo 100 è esteso a dodici mig Art. 102 ARTICOLO 102. Al più tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, il Consiglio, delib Art. 103 ARTICOLO 103. Entro il 31 dicembre 1982 la Commissione presenta al Consiglio una relazione Art. 107 ARTICOLO 107. Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato V del presente atto s' sezione 3 SEMI OLEOSI.
Art. 70 ARTICOLO 70. 1. Per i semi oleosi l'articolo 52 s'applica ai prezzi d'intervento derivati. Art. 71 ARTICOLO 71. L'ammontare dell'integrazione concessa per i semi oleosi raccolti in un nuovo Art. 72 ARTICOLO 72. Per quanto concerne, gli scambi l'importo compensativo viene applicato soltan sezione 4 CEREALI.
Art. 73 ARTICOLO 73. Nel settore dei cereali gli articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'interve Art. 74 ARTICOLO 74. Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua c sezione 5 CARNI SUINE.
Art. 75 ARTICOLO 75. 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di suino macellato è Art. 76 ARTICOLO 76. 1. Fino al 31 dicembre 1975 prodotti non corrispondenti alle disposizioni del sezione 6 UOVA.
Art. 77 ARTICOLO 77. 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio è c Art. 78 ARTICOLO 78. L'Irlanda e il Regno Unito possono mantenere sui loro mercati, per le norme d sezione 7 POLLAME.
Art. 79 ARTICOLO 79. 1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato sezione 8 RISO.
Art. 80 ARTICOLO 80. Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua c sezione 9 ZUCCHERO.
Art. 81 ARTICOLO 81. Nel settore dello zucchero, gli articoli 51 e 52 si applicano al prezzo di in Art. 82 ARTICOLO 82. Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua c Art. 83 ARTICOLO 83. L'importo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento numero 1009/67 sezione 10 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA.
Art. 84 ARTICOLO 84. Le disposizioni relative alle norme comuni di qualità sono applicabili alla c sezione 11 LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI.
Art. 85 ARTICOLO 85. Gli articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'intervento del burro e del latt Art. 86 ARTICOLO 86. Negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria o i nuovi Stat Art. 87 ARTICOLO 87. 1. Se in un nuovo Stato membro esisteva prima, dell'adesione un regime di val Art. 88 ARTICOLO 88. 1. L'Irlanda è autorizzata a concedere una sovvenzione al consumo del burro n Art. 89 ARTICOLO 89. 1. È autorizzata fino al 31 dicembre 1975 nel Regno Unito e fino al 31 dicemb sezione 12 CARNI BOVINE.
Art. 90 ARTICOLO 90. Gli articoli 51 e 52 si applicano al prezzo d'orientamento per i bovini adult Art. 91 ARTICOLO 91. 1. L'importo compensativo per i vitelli ed i bovini adulti calcolato conforme Art. 92 ARTICOLO 92. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) Art. 93 ARTICOLO 93. Fintantochè in virtù dell'articolo 54 il Regno Unito concede sovvenzioni alla sezione 13 PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI.
Art. 94 ARTICOLO 94. Gli importi compensativi sono fissati in base agli importi compensativi stabi sezione 14 LINO.
Art. 95 ARTICOLO 95. 1. L'importo dell'aiuto per il lino è fissato per i nuovi Stati membri in bas sezione 15 SEMENTI.
Art. 96 ARTICOLO 96. Qualora venga concesso un aiuto alla produzione di sementi, l'importo dell'ai sezione 16 PRODOTTI AGRICOLI ESPORTATI SOTTO FORMA DI MERCI NON COMPRESE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CEE.
Art. 97 ARTICOLO 97. Gli importi compensativi sono stabiliti in base agli importi compensativi fis titolo III RELAZIONI ESTERNE
Art. 108 ARTICOLO 108. 1. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri applicano le disposizioni Art. 158 ARTICOLO 158. Gli allegati da I a XI, i protocolli da n. 1 a n. 30 e lo scambio di lettere Art. 159 ARTICOLO 159. Il governo della Repubblica francese rimetterà ai governi del Regno di Danim Art. 160 ARTICOLO 160. Il governo della Repubblica italiana rimetterà ai governi del Regno di Danim Art. 161 ARTICOLO 161. Il segretario generale rimetterà ai governi dei nuovi Stati membri copia cer titolo IV ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
Art. 117 ARTICOLO 117. 1. L'associazione dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o Art. 118 ARTICOLO 118. Le disposizioni della terza parte del protocollo n. 22 concernente le relazi Art. 119 ARTICOLO 119. 1. Il regime derivante dalla decisione del Consiglio del 29 settembre 1970, titolo V MOVIMENTI DI CAPITALI
Art. 120 ARTICOLO 120. 1. I nuovi Stati membri possono differire, alle condizioni e nei termini di Art. 121 ARTICOLO 121. 1. La Danimarca può differire: a) per un periodo di due anni dall'adesione l Art. 122 ARTICOLO 122. 1. L'Irlanda può differire: a) per un periodo di due anni dall'adesione la l Art. 123 ARTICOLO 123. 1. La Norvegia può differire: a) per un periodo di due anni dall'adesione la Art. 124 ARTICOLO 124. 1. Il Regno Unito può differire: a) per un periodo di due anni dall'adesione Art. 125 ARTICOLO 125. Se le circostanze lo permettono i nuovi Stati membri attuano la liberalizzaz Art. 126 ARTICOLO 126. Per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo la Commissione può titolo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 127 ARTICOLO 127. La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi fi Art. 128 ARTICOLO 128. Le entrate di cui all'articolo 2 della decisione del 21 aprile 1970 comprend Art. 129 ARTICOLO 129. 1. I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragr Art. 130 ARTICOLO 130. Le risorse proprie e i contributi finanziari nonché gli eventuali contributi Art. 131 ARTICOLO 131. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1978 le risorse proprie, nonché eventualmente i Art. 132 ARTICOLO 132. Fino al 31 dicembre 1979 la frazione del bilancio delle Comunità che rimanes titolo VII ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 133 ARTICOLO 133. Gli atti elencati nell'allegato VII del presente atto s'applicano nei confro Art. 134 ARTICOLO 134. 1. La Commissione esamina con i governi interessati, nei cinque anni success Art. 135 ARTICOLO 135. 1. Fino al 31 dicembre 1977 in caso di difficoltà gravi di un settore dell'a Art. 136 ARTICOLO 136. 1. Qualora, entro il 31 dicembre 1977, la Commissione, a richiesta di uno St Art. 137 ARTICOLO 137. 1. In deroga all'articolo 136, l'Irlanda può adottare da sola, fino al 31 di Art. 138 ARTICOLO 138. In deroga all'articolo 95, secondo comma, del trattato CEE, la Danimarca può parte QUINTA DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE
Art. 139 ARTICOLO 139. 1. I Parlamenti dei nuovi Stati membri sono richiesti di designare immediata Art. 140 ARTICOLO 140. 1. Dal momento dell'adesione la presidenza del Consiglio è esercitata dal me Art. 141 ARTICOLO 141. 1. Il presidente, i vicepresidenti e i membri della Commissione sono nominat Art. 142 ARTICOLO 142. 1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia è completata con la Art. 143 ARTICOLO 143. Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale e completato Art. 144 ARTICOLO 144. Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunità europea Art. 145 ARTICOLO 145. Immediatamente dopo l'adesione si procede alla nomina dei membri del Comitat Art. 146 ARTICOLO 146. Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario è completato con la nom Art. 147 ARTICOLO 147. Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istitui Art. 148 ARTICOLO 148. 1. Per i comitati elencati nell'allegato VIII, il mandato dei nuovi membri s