Art. 1
LEGGE 21 dicembre 1972, n. 820
In vigore dal 13 gen 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le misure dei compensi orari, fissate nell' dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono modificate come segue:
Fra ore 6 Fra ore 22
e 22 e 6
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Agenti tecnici superiori, agenti tec-
nici di 1ª e 2ª classe, capi operai
ed operai di 1a categoria.......................192 400
Rimanente personale.............................170 364
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-21;820#art-1