Art. 9
Protocollo

Art. 9

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In vigore dal 30 gen 1973
Le Autorità competenti si concerteranno per concedere ai materiali importati temporaneamente in sospensione da dazio e dagli altri diritti applicabili alla importazione e destinati all'esecuzione di lavori nell'ambito dell'opera, tutte le facilitazioni compatibili con la loro legislazione e la loro regolamentazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-p-9