Art. 8
Protocollo

Art. 8

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In vigore dal 30 gen 1973
Per la costruzione, la manutenzione, la conservazione e la gestione dell'opera ciascuno Stato: a) non riscuoterà alcun dazio di dogana nè tassa di effetto equivalente d'importazione o di esportazione sui materiali da costruzione, le materie prime ed il materiale destinato ad esservi incorporato, purchè originari e provenienti dall'altro Stato o in libera pratica nel territorio dello Stato stesso; b) consentirà, alle medesime condizioni, l'introduzione di materiali da costruzione, materie prime e materiale tecnico senza alcun divieto o restrizione economica di importazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-p-8