Protocollo
Art. 7
29 / 33In vigore dal 30 gen 1973
Le competenti Amministrazioni fiscali dei due Stati concorderanno le modalità di esercizio dei rispettivi diritti di richiesta di notizie e di verifica per quanto concerne la contabilità di esercizio dell'opera, tenuta presso la sede dell'organo comune di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-p-7