Art. 4
Protocollo

Art. 4

26 / 33
In vigore dal 30 gen 1973
Per l'applicazione delle imposte sugli utili derivanti dalla gestione del traforo, la base imponibile per ciascuna società concessionaria sarà calcolata dall'Amministrazione fiscale competente dello Stato in cui la società stessa ha il proprio domicilio, secondo la legislazione interna di detto Stato e tenendo conto che: a) le entrate provenienti dalla gestione del traforo sono ripartite per metà tra le due società concessionarie; b) anche le spese necessarie alla costruzione, gestione, manutenzione e conservazione del traforo sono ripartite per metà tra le due società concessionarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-p-4