Convenzione
Art. 7
7 / 33Atti di concessione
In vigore dal 30 gen 1973
Atti di concessione
1. I Governi si concerteranno affinché gli atti di concessione
siano e, se vengono modificati, permangono concordati tra loro, fatte comunque salve le norme particolari imposte dalle legislazioni nazionali.
2. Gli atti di concessione definiranno le condizioni di costruzione
e d'esercizio del traforo. Le modalità di esercizio, ivi compresa la regolamentazione della circolazione stradale, saranno precisate in regolamenti unici per l'insieme del traforo, il cui progetto sarà redatto dalle società concessionarie e sottoposto all'approvazione della Commissione. Il regolamento relativo alla circolazione sarà messo in vigore dalle autorità competenti di ciascuno Stato conformemente alla legislazione nazionale.
3. Ciascun atto di concessione stabilirà che le condizioni di
applicazione delle disposizioni previste all', paragrafo 2, saranno fissate mediante accordi fra le amministrazioni interessate e le concessionarie.
4. Gli atti di concessione entreranno in vigore alla data fissata di comune accordo dai due Governi. Così sarà pure per le modifiche di detti documenti, ad eccezione di quelle che saranno imposte da cambiamenti di una legislazione nazionale.
Storico versioni
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