Convenzione
Art. 6
6 / 33Compiti della Commissione
In vigore dal 30 gen 1973
Compiti della Commissione
Oltre alle attribuzioni conferite negli altri articoli della presente Convenzione, la Commissione:
1) per l'applicazione della presente Convenzione - potrà formulare tutti i pareri e le raccomandazioni destinati ai due Governi,
- potrà costituire la sede per la conclusione di intese o di accordi tra i due Governi, nel limite dei poteri concessi a ciascuna delegazione.
2) per l'applicazione degli atti di concessione
a) si assicurerà della conformità dei lavori con gli atti di concessione, nonché con i progetti esecutivi ed i piani tecnici approvati, esaminerà gli adattamenti a tali progetti esecutivi e piani tecnici che le saranno proposti dalle concessionarie o con queste concordati, e deciderà in merito se essi non comportino impegni finanziari per i Governi;
b) vigilerà durante l'esercizio sull'osservanza delle disposizioni degli atti di concessione;
c) prenderà ogni decisione in applicazione dei poteri che le saranno delegati di comune accordo dai due Governi, così come, se del caso, ogni provvedimento atto a facilitare la costruzione e l'esercizio del traforo;
d) prenderà, in caso d'urgenza, ogni decisione resa necessaria da esigenze di sicurezza, con obbligo di renderne conto ai Governi; in caso di estrema urgenza il Presidente potrà agire in nome della Commissione.
La Commissione potrà fare appello alla collaborazione delle amministrazioni di ciascun Governo incaricate del controllo della concessione.
Storico versioni
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