Convenzione
Art. 3
3 / 33Concessione dell'opera
In vigore dal 30 gen 1973
Concessione dell'opera
1. I Governi italiano e francese affideranno, rispettivamente ad
una società concessionaria italiana e ad una società concessionaria francese, scelte di comune accordo, la costruzione e l'esercizio del traforo, comprese le opere e gli impianti annessi, a spese, rischio e pericolo delle società stesse.
2. Gli atti di concessione prevederanno che alla costruzione,
all'esercizio ed alla manutenzione dell'opera si provveda in comune e che le spese, tasse ed imposte comprese, dei lavori di costruzione - decise di comune accordo - e le spese, tasse ed imposte comprese, delle sistemazioni previste al paragrafo 2 del precedente , siano divise per metà tra le due concessionarie, così come le entrate dovute alla concessione e le spese, tasse ed imposte comprese, per l'esercizio e la manutenzione delle opere.
Questa ripartizione per metà si applicherà anche alle spese
sostenute per il risarcimento di danni causati a terzi.
3. I lavori di costruzione della galleria, che saranno eseguiti
dalla concessionaria di uno dei due Stati sul territorio dell'altro Stato continueranno ad essere sottoposti alla legislazione dello Stato di appartenenza della concessionaria stessa.
4. Gli atti di concessione prescriveranno:
- nel corso della costruzione, la comunicazione annuale alla
Commissione prevista al successivo , da parte del comitato comune previsto all', dello stato delle spese effettuate e delle previsioni di spesa fino al completamento della costruzione;
- durante l'esercizio, la comunicazione annuale alla Commissione predetta, da parte dell'organo comune previsto all', dello stato delle entrate e delle spese dell'anno trascorso e delle previsioni delle entrate e delle spese per l'anno seguente.
5. Se sarà possibile in futuro costituire una sola società di
diritto europeo, le Parti contraenti si concerteranno al fine di prendere ogni misura utile e favorire la costituzione di una tale società, che sarà concessionaria dei due Governi.
6. Nel caso in cui - prima della fine delle concessioni - le Parti contraenti decidessero di costruire e di aprire all'esercizio un secondo traforo lungo il medesimo collegamento, verranno accordate nuove concessioni per l'insieme dei due trafori e le concessionarie del primo traforo godranno di un diritto di priorità per tali nuove concessioni.
Storico versioni
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