Art. 19 · Misure di carattere generale
Convenzione

Art. 19

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Misure di carattere generale

In vigore dal 30 gen 1973
Misure di carattere generale Le questioni di qualsiasi natura derivanti dalla costruzione e dall'esercizio del traforo, ivi comprese le misure necessarie per la sicurezza della circolazione e per la prevenzione degli incidenti e degli incendi, saranno oggetto di accordi particolari fra i Governi nella misura in cui non sono regolate dalla presente Convenzione, ivi compreso il Protocollo allegato. I Governi si concerteranno sull'applicazione di tutti i provvedimenti di ordine generale presi da uno degli Stati che modifichino profondamente la situazione di una delle società concessionarie o dell'organo comune previsto all', come pure nel caso in cui uno di loro intendesse avvalersi delle clausole di decadenza o di riscatto previste negli atti di concessione ovvero intendesse autorizzare un cambiamento di concessionaria.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-19