Convenzione
Art. 19
19 / 33Misure di carattere generale
In vigore dal 30 gen 1973
Misure di carattere generale
Le questioni di qualsiasi natura derivanti dalla costruzione e
dall'esercizio del traforo, ivi comprese le misure necessarie per la sicurezza della circolazione e per la prevenzione degli incidenti e degli incendi, saranno oggetto di accordi particolari fra i Governi nella misura in cui non sono regolate dalla presente Convenzione, ivi compreso il Protocollo allegato.
I Governi si concerteranno sull'applicazione di tutti i
provvedimenti di ordine generale presi da uno degli Stati che modifichino profondamente la situazione di una delle società concessionarie o dell'organo comune previsto all', come pure nel caso in cui uno di loro intendesse avvalersi delle clausole di decadenza o di riscatto previste negli atti di concessione ovvero intendesse autorizzare un cambiamento di concessionaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-19