Art. 18 · Aggiudicazione degli appalti
Convenzione

Art. 18

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Aggiudicazione degli appalti

In vigore dal 30 gen 1973
Aggiudicazione degli appalti Gli atti di concessione imporranno alle società concessionarie di ricorrere alla concorrenza tra imprese dei Paesi della Comunità Economica Europea per l'esecuzione dei loro lavori e forniture. Per l'aggiudicazione degli appalti riguardanti il traforo, ogni Parte contraente imporrà alla propria società concessionaria di osservare le norme che essa emanerà in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee, in data 26 luglio 1971, che coordina le procedure per l'aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici e di sottoporre al parere della Commissione prevista dal precedente le liste delle imprese da consultare. Una stessa gara d'appalto potrà riguardare lavori, opere e installazioni situati nei due Stati, ma saranno sempre stipulati contratti di appalto distinti per ciascuna società concessionaria.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-18