Convenzione
Art. 15
15 / 33Controllo del traffico
In vigore dal 30 gen 1973
Controllo del traffico
Gli agenti del controllo del traffico di ciascuno Stato potranno
circolare liberamente, per necessità di servizio, nell'insieme delle due concessioni.
Il controllo del traffico nel traforo potrà essere espletato con pattuglie miste, composte da agenti di ciascuno degli Stati.
La constatazione e la repressione delle infrazioni saranno
assicurate nelle condizioni a secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato sul territorio del, quale sono state commesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-15