Art. 15 · Controllo del traffico
Convenzione

Art. 15

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Controllo del traffico

In vigore dal 30 gen 1973
Controllo del traffico Gli agenti del controllo del traffico di ciascuno Stato potranno circolare liberamente, per necessità di servizio, nell'insieme delle due concessioni. Il controllo del traffico nel traforo potrà essere espletato con pattuglie miste, composte da agenti di ciascuno degli Stati. La constatazione e la repressione delle infrazioni saranno assicurate nelle condizioni a secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato sul territorio del, quale sono state commesse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-15