Art. 10 · Strade di accesso
Convenzione

Art. 10

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Strade di accesso

In vigore dal 30 gen 1973
Strade di accesso Ciascuna Parte contraente si impegna ad assicurare in tempo utile la costruzione dei raccordi stradali colleganti il piazzale d'imbocco al traforo con la rete stradale nazionale in modo che la circolazione possa, sin dal momento dell'apertura all'esercizio del traforo, svolgersi in buone condizioni. Le Parti contraenti si impegnano inoltre a sistemare in tempo utile i collegamenti stradali tra il traforo e le vallate del Po e del Rodano, in modo che essi soddisfino alle esigenze della circolazione proveniente dal traforo o ad esso diretta.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878#art-c-10