Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 gen 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia: a) Protocollo addizionale all'accordo del 12 settembre 1963 che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia con allegati; b) Protocollo finanziario; c) Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio, e atto finale con allegati; d) Accordo interno relativo al protocollo finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-rd-1