Protocollo
Art. 9
9 / 96In vigore dal 24 gen 1973
1. Durante l'applicazione del presente Protocollo, la Comunità esaminerà la possibilità di completare l'ammontare dei prestiti di cui all' con prestiti accordati dalla Banca Europea per gli Investimenti con proprie risorse e alle condizioni del mercato, ed il cui ammontare complessivo potrà raggiungere 25 milioni di unità di conto.
2. Questi prestiti saranno destinati al finanziamento di progetti a redditività normale da realizzare in Turchia da parte di imprese del settore privato.
3. A tali prestiti saranno applicabili le disposizioni dello statuto della Banca Europea per gli Investimenti nonché gli del presente Protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-9