Art. 63
ProtocolloTitolo IV

Art. 63

63 / 96
In vigore dal 24 gen 1973
1. Il presente Protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sarà validamente concluso, per quanto concerne la Comunità, con una decisione del Consiglio presa conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle Parti Contraenti dell'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1. 3. Se l'entrata in vigore del presente Protocollo non coincide con l'inizio dell'anno civile, il Consiglio di Associazione può abbreviare o prolungare i termini in esso previsti particolarmente per la realizzazione della libera circolazione delle merci, in modo da farli scadere alla fine dell'anno civile.
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