Art. 61
ProtocolloTitolo IV

Art. 61

61 / 96
In vigore dal 24 gen 1973
La fase transitoria ha una durata di dodici anni, fatte salve le disposizioni particolari del presente Protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-61