Protocollo
Art. 6
6 / 96In vigore dal 24 gen 1973
1. Per la concessione dei prestiti, possono partecipare alle aste, alle licitazioni, ai contratti, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche della Turchia e degli Stati membri della Comunità.
2. I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese d'importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti d'investimento approvati, incluse le spese di studio, per ingegneri consulenti e di assistenza tecnica.
3. La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera più razionale ed in conformità delle finalità dell'Accordo di Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-6