Art. 58
ProtocolloTitolo IV

Art. 58

58 / 96
In vigore dal 24 gen 1973
Nei settori coperti dal presente Protocollo: - il regime applicato dalla Turchia nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione fra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro società; - il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Turchia non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società turche.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-58