Art. 55
Protocollo

Art. 55

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In vigore dal 24 gen 1973
In sede di Consiglio di Associazione avranno luogo consultazioni sull'applicazione della "Cooperazione Regionale per lo Sviluppo (R.C.D.)". Il Consiglio di Associazione può all'occorrenza stabilire le disposizioni necessarie. Queste disposizioni non devono ostacolare il buon funzionamento dell'Associazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-55