Protocollo
Art. 54
36 / 96In vigore dal 24 gen 1973
1. Ove la Comunità concluda un Accordo di associazione o un accordo preferenziale che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento della Associazione, si svolgeranno in sede di Consiglio di Associazione consultazioni adeguate per permettere alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi reciproci definiti dall'Accordo di Associazione tra la Comunità e la Turchia.
2. Quando ciò risulti necessario per evitare ostacoli alla circolazione delle merci all'interno dell'Associazione, la Turchia procura di prendere tutte le misure utili per agevolare la soluzione dei problemi pratici che potrebbero essere posti dai suoi scambi con i paesi legati alla Comunità da un accordo di associazione o da un accordo preferenziale.
Se tali misure non vengono prese, il Consiglio di Associazione può adottare le disposizioni necessarie per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-54