Art. 51
Protocollo

Art. 51

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In vigore dal 24 gen 1973
Ai fini della realizzazione degli obiettivi enunciati all' dell'Accordo di Associazione, sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo la Turchia procura di migliorare il regime accordato ai capitali privati provenienti dalla Comunità che possano contribuire al suo sviluppo economico.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-51