Art. 34
Protocollo

Art. 34

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In vigore dal 24 gen 1973
1. Alla fine del periodo di ventidue anni, il Consiglio di Associazione, dopo aver costatato che la Turchia ha adottato le misure di politica agricola comune di cui all', paragrafo 1, adotta le disposizioni necessarie alla realizzazione della libera circolazione dei prodotti agricoli tra la Comunità e la Turchia. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 possono comportare qualsiasi deroga necessaria alle norme previste dal presente Protocollo. 3. Il Consiglio di Associazione può modificare la data di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-34