Art. 30
Protocollo

Art. 30

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In vigore dal 24 gen 1973
1. Le Parti Contraenti procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa alla fine di un periodo di ventidue anni, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunità e i cittadini turchi per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro o la Turchia, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni e le esportazioni tra la Comunità e la Turchia. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati. 2. Le Parti Contraenti si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi alla abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le Parti Contraenti. 3. Le modalità e il ritmo per l'adattamento dei monopoli turchi di cui al presente articolo e per la riduzione degli ostacoli agli scambi fra la Comunità e la Turchia, sono fissati dal Consiglio di Associazione al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista dal comma precedente, le Parti Contraenti applicano ai prodotti che nell'altra Parte Contraente formano oggetto di un monopolio, un trattamento almeno altrettanto favorevole quanto quello applicato agli stessi prodotti del paese terzo più favorito. 4. Gli obblighi delle Parti Contraenti sussistono solamente in quanto siano compatibili con gli accordi internazionali esistenti.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-30