Protocollo
Art. 3
3 / 96In vigore dal 24 gen 1973
1. Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti che agisce in virtù di un mandato degli Stati membri della Comunità.
2. L'ammontare totale di tali prestiti può raggiungere 195 milioni di unità di conto ed essere impegnato nel corso di un periodo che scade il 23 maggio 1976. L'eventuale rimanenza sussistente alla scadenza di detto periodo sarà utilizzata fino ad esaurimento secondo le stesse modalità previste nel presente Protocollo.
3. L'ammontare delle somme da impegnare ogni anno a titolo dei prestiti concessi deve essere ripartito il più regolarmente possibile su tutto il periodo di applicazione del presente Protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno raggiungere - entro limiti ragionevoli - un ammontare proporzionalmente più elevato.
4. All'ammontare di cui al paragrafo 2 va ad aggiungersi la parte non versata dei crediti impegnati in virtù del primo Protocollo finanziario ed annullati prima che sia stata effettuata la totalità o una parte dei versamenti.
Storico versioni
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