Art. 29
Protocollo

Art. 29

22 / 96
In vigore dal 24 gen 1973
Le disposizioni degli articoli da 21 a 27 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti Contraenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-29