Art. 26
Protocollo

Art. 26

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In vigore dal 24 gen 1973
1. Le Parti Contraenti aboliscono tra loro tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione non oltre la fine di un periodo di ventidue anni. Il Consiglio di Associazione raccomanda gli adattamenti graduali da effettuare durante tale periodo, tenendo conto delle disposizioni adottate all'interno della Comunità. 2. In particolare la Turchia abolisce progressivamente le cauzioni che devono essere versate dagli importatori per l'importazione di merci provenienti dalla Comunità, secondo i ritmi previsti dagli . Inoltre le cauzioni la cui percentuale è superiore al 140% del valore in dogana delle merci importate in provenienza dalla Comunità, per quanto riguarda le parti, i pezzi staccati e gli accessori degli autoveicoli della voce 87.06 della tariffa doganale turca, e le cauzioni la cui percentuale è superiore al 120% di detto valore, per quanto riguarda gli altri prodotti, sono abbassate ai livelli sopra indicati a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo.
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