Protocollo
Art. 25
18 / 96In vigore dal 24 gen 1973
1. La Turchia abolisce progressivamente le restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dalla Comunità alle condizioni determinate nei paragrafi seguenti.
2. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, sono aperti contingenti all'importazione a favore della Comunità per ciascuno dei prodotti non liberalizzati in Turchia. Detti contingenti sono fissati in un ammontare pari alla media delle importazioni in provenienza dalla Comunità realizzate nel corso degli ultimi - tre anni per i quali si dispone di statistiche, fatta deduzione delle importazioni realizzate:
a) con risorse speciali di assistenza connesse con determinati progetti di investimento;
b) senza concessione di divise;
c) nel quadro della legge sull'incoraggiamento degli investimenti di capitali stranieri.
3. Quando per un prodotto non liberalizzato le importazioni provenienti dalla Comunità effettuate nel corso del primo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, non raggiungono il 7% delle importazioni totali di tale prodotto, un contingente pari al 7% di tali importazioni è fissato un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, la Turchia aumenta il complesso dei contingenti così fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un incremento di almeno il 10% del loro valore totale e di almeno il 5% o del valore del contingente relativo a ciascun prodotto. Ogni due anni, questi valori sono aumentati nelle stesse proporzioni rispetto al periodo precedente.
5. A decorrere dal tredicesimo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, ciascun contingente è aumentato, ogni due anni, di almeno il 20% rispetto al periodo precedente.
6. Quando per un prodotto non liberalizzato non è stata effettuata nessuna importazione in Turchia durante il primo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le modalità d'apertura e d'ampliamento di un contingente sono fissate dal Consiglio di Associazione.
7. Quando il Consiglio di Associazione costata che nel corso di due anni consecutivi le importazioni di un prodotto non liberalizzato sono state sensibilmente inferiori al contingente aperto, questo contingente non può essere preso in considerazione nel calcolo del valore complessivo dei contingenti. In tal caso, la Turchia abolisce il contingente di questo prodotto nei confronti della Comunità.
8. Tutte le restrizioni quantitative all'importazione in Turchia devono essere abolite al più tardi ventidue anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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