Art. 2
Protocollo

Art. 2

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In vigore dal 24 gen 1973
1. Lo Stato turco, gli enti e le imprese pubbliche o private che abbiano la sede o uno stabilimento in Turchia possono presentare domande di finanziamento alla Banca Europea per gli Investimenti, che li informa del seguito riservato alle loro domande. 2. Sono ammessi al finanziamento i progetti d'investimento che: a) contribuiscono all'aumento della produttività dell'economia turca e in particolare mirano a dotare la Turchia di una migliore infrastruttura economica, di un'agricoltura a reddito più elevato nonché di imprese, sia industriali, sia di servizi, moderne e razionalmente gestite, indipendentemente dalla natura - pubblica o privata - della gestione; b) favoriscono la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo di Associazione; c) si inseriscono nel piano di sviluppo turco in vigore. 3. Quanto alla selezione dei progetti d'investimento, nell'ambito delle disposizioni anzidette: a) possono essere finanziati solo progetti individualizzati; b) in linea di massima, possono essere finanziati progetti di investimento da realizzare in territorio turco, in tutti i settori dell'economia. 4. Sarà riservata particolare considerazione ai progetti atti a contribuire al miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti della Turchia.
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