Art. 14
ProtocolloSez. I

Art. 14

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In vigore dal 24 gen 1973
Qualora la Turchia proceda all'abolizione di una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale nei confronti di un paese terzo all'Associazione secondo un ritmo più rapido di quello contemplato dagli e li, lo stesso ritmo sarà applicato per l'abolizione di tale tassa nei confronti della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-14