Art. 8
Allegato 6

Art. 8

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In vigore dal 24 gen 1973
I prodotti seguenti, originari della Turchia sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali: ===================================================================== N. della tariffa | DESIGNAZIONE DELLE MERCI doganale comune | --------------------|------------------------------------------------ 24.01 | Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di ta- | bacco
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-8