Allegato 6
Art. 7
72 / 96In vigore dal 24 gen 1973
1. La Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il
prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Turchia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, sia il prelievo calcolato in conformità delle disposizioni dell' del Regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.
2. Inoltre e a condizione che la Turchia applichi una tassa
speciale all'esportazione e che detta tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità diminuisce, entro un limite di 4,5 unità di conto per 100 chilogrammi, l'ammontare del prelievo risultante dal calcolo di cui al paragrafo 1 di un importo pari a quello della tassa versata.
Ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie per garantire
l'applicazione del presente paragrafo.
3. Circa il funzionamento del sistema definito nel presente
articolo, potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-7