Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 24 gen 1973
Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri il ritmo prevedibile dei versamenti da effettuare a beneficio dei mutuatari. Queste previsioni sono oggetto di una ricapitolazione semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-6-2