Accordo
Art. 6
89 / 96In vigore dal 24 gen 1973
Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri il ritmo prevedibile dei versamenti da effettuare a beneficio dei mutuatari.
Queste previsioni sono oggetto di una ricapitolazione semestrale il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-6-2