Art. 4
Allegato 6

Art. 4

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In vigore dal 24 gen 1973
1. I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 60% dei dazi della tariffa doganale comune: ===================================================================== N. della tariffa | DESIGNAZIONE DELLE MERCI doganale comune | --------------------|------------------------------------------------ ex 08.02 A | Arance fresche 2. I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono soggetti all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 50% dei dazi della tariffa doganale comune: ===================================================================== N. della tariffa | DESIGNAZIONE DELLE MERCI doganale comune | --------------------|----------------------------------------------- ex 08.02 B | Mandarini e mandarini satsuma (o sazuma) fre- | schi; clementine tangerini, e altri ibridi | similari di agrumi, freschi ex 08.02 C | Limoni freschi 3. Durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili a condizione che sul mercato interno della Comunità i prezzi degli agrumi importati dalla Turchia, dopo sdoganamento e tenuto conto dei coefficienti di adattamento in vigore per le varie categorie di agrumi e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse da dazi doganali, siano superiori o uguali ai prezzi di riferimento del periodo considerato, maggiorati dell'incidenza della tariffa doganale comune su detti prezzi di riferimento e di un importo forfettario di 1,20 unità di conto per 1.000 chilogrammi. 4. Le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3 sono quelle previste per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al Regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Tuttavia, agli effetti della deduzione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da dedurre in base alla provenienza, onde evitare gli inconvenienti che potrebbero eventualmente risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata 5. Le disposizioni dell' del Regolamento n. 23 restano applicabili 6. Qualora i benefici risultanti dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 fossero compromessi, o rischiassero di esserlo, da condizioni di concorrenza anormali, si potrà procedere a consultazioni in sede di Consiglio di Associazione al fine di esaminare i problemi posti, dalla situazione creatasi.
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