Art. 3
Accordo

Art. 3

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In vigore dal 24 gen 1973
Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo è assicurato: a) mediante fondi messi direttamente o indirettamente a disposizione della Banca dagli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni, oppure b) mediante risorse che la Banca può raccogliere con: 1. lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti, 2. l'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-3-2