Accordo
Art. 3
86 / 96In vigore dal 24 gen 1973
Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo è assicurato:
a) mediante fondi messi direttamente o indirettamente a disposizione della Banca dagli Stati membri, in particolare durante un periodo iniziale di due anni,
oppure
b) mediante risorse che la Banca può raccogliere con:
1. lo smobilizzo parziale o totale dei prestiti,
2. l'accensione di mutui diretti presso investitori pubblici o parastatali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-3-2