Allegato 2›Titolo IV
Art. 2
66 / 96In vigore dal 24 gen 1973
In deroga alle disposizioni degli articoli da 21 a 24 del
Protocollo addizionale, la Comunità ha il diritto di introdurre nuove restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dalla Turchia dei prodotti seguenti:
=====================================================================
N. della tariffa | DESIGNAZIONE DELLE MERCI
doganale comune |
--------------------|------------------------------------------------
50.01 | Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
50.02 | Seta greggia (non torta)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-2