Allegato 6
Art. 15
80 / 96In vigore dal 24 gen 1973
Per prodotti di cui al presente Allegato, la Comunità si riserva di modificare il regime in esso previsto, in caso di modifica della regolamentazione comunitaria relativa agli stessi prodotti.
Al momento della modifica di tale regime la Comunità concede, per le importazioni originarie dalla Turchia, un vantaggio comparabile a quello previsto dal presente Allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-15