Art. 13
Accordo

Art. 13

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In vigore dal 24 gen 1973
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. FATTO a Bruxelles, addì ventitrè novembre millenovecentosettanta Pierre HARMEL Walter SCHEEL Maurice SCHUMANN Mario PEDINI Gaston THORN J.M.A.H. LUNS Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MEDICI
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-13-2