Art. 12
Allegato 6

Art. 12

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In vigore dal 24 gen 1973
La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità delle merci seguenti, prodotte in Turchia e direttamente importate da questo paese nella Comunità, sia quello calcolato conformemente alle disposizioni dell' del Regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, diminuito di 0,5 unità di conto per tonnellata: ===================================================================== N. della tariffa | DESIGNAZIONE DELLE MERCI doganale comune | --------------------|------------------------------------------------ 10.01 | Frumento, compreso quello segnalato: | B. Frumento duro 10.07 | Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; al- | tri cereali: | ex D. altri: | - Scagliola
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