Allegato 6
Art. 12
77 / 96In vigore dal 24 gen 1973
La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità delle merci seguenti, prodotte in Turchia e direttamente importate da questo paese nella Comunità, sia quello calcolato conformemente alle disposizioni dell' del Regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, diminuito di 0,5 unità di conto per tonnellata:
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N. della tariffa | DESIGNAZIONE DELLE MERCI
doganale comune |
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10.01 | Frumento, compreso quello segnalato:
| B. Frumento duro
10.07 | Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; al-
| tri cereali:
| ex D. altri:
| - Scagliola
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-12