Art. 11
Accordo

Art. 11

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In vigore dal 24 gen 1973
In proporzione della quota sottoscritta del capitale della Banca, gli Stati membri si impegnano a rendersi garanti verso la Banca, rinunciando al beneficio della escussione, di tutti gli impegni finanziari e pecuniari derivanti per i suoi mutuatari dai suoi interventi sotto forma di prestiti su fondi propri concessi in applicazione dell' del Protocollo finanziario, nei limiti di un importo equivalente a 25 milioni di unità di conto. Gli impegni derivanti dalle disposizioni del paragrafo precedente formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-11-2