Allegato 6
Art. 10
75 / 96In vigore dal 24 gen 1973
Sin dall'attuazione della politica comune della pesca, la Comunità
adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia possibilità d'esportazione almeno equivalenti a quelle previste in applicazione dell' del Protocollo provvisorio.
Il Consiglio di Associazione esamina le misure che potrebbero
migliorare dette possibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-10