Art. 10
Allegato 6

Art. 10

75 / 96
In vigore dal 24 gen 1973
Sin dall'attuazione della politica comune della pesca, la Comunità adotta le misure eventualmente necessarie per conservare alla Turchia possibilità d'esportazione almeno equivalenti a quelle previste in applicazione dell' del Protocollo provvisorio. Il Consiglio di Associazione esamina le misure che potrebbero migliorare dette possibilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-10