Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia.
Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. 101 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Protocollo
Art. 1 Protocollo finanziario Sua Maestà il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica Federale Art. 2 Articolo 2 1. Lo Stato turco, gli enti e le imprese pubbliche o private che abbiano la sed Art. 3 Articolo 3 1. Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di pre Art. 4 Articolo 4 1. Le domande di finanziamento, sempre che non siano presentate dal Governo tur Art. 5 Articolo 5 1. I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei pro Art. 6 Articolo 6 1. Per la concessione dei prestiti, possono partecipare alle aste, alle licitaz Art. 7 Articolo 7 Per tutta la durata dei prestiti, la Turchia si impegna a mettere a disposizion Art. 8 Articolo 8 Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla realizzazione Art. 9 Articolo 9 1. Durante l'applicazione del presente Protocollo, la Comunità esaminerà la pos Art. 10 Articolo 10 Un anno prima della scadenza del presente Protocollo, le Parti Contraenti esam Art. 11 Articolo 11 Il presente Protocollo è allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Art. 12 Articolo 12 1. Il presente. Protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente Art. 13 Articolo 13 Il presente Protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, franc Art. 21 Articolo 21 Salve le disposizioni che seguono, sono vietate tra le Parti Contraenti le res Art. 22 Articolo 22 1. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre fra loro nuove restrizioni Art. 23 Articolo 23 Le Parti Contraenti si astengono, nei loro reciproci scambi, dal rendere più s Art. 24 Articolo 24 La Comunità abolisce, all'entrata in vigore del presente Protocollo, tutte le Art. 25 Articolo 25 1. La Turchia abolisce progressivamente le restrizioni quantitative alle impor Art. 26 Articolo 26 1. Le Parti Contraenti aboliscono tra loro tutte le misure di effetto equivale Art. 27 Articolo 27 1. Sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative all'esport Art. 28 Articolo 28 La Turchia si dichiara disposta ad eliminare nei confronti della Comunità, le Art. 29 Articolo 29 Le disposizioni degli articoli da 21 a 27 inclusi lasciano impregiudicati i di Art. 30 Articolo 30 1. Le Parti Contraenti procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli Art. 31 Articolo 31 Il regime definito al capitolo IV per i prodotti agricoli è applicabile ai pro Art. 32 Articolo 32 Salvo contrarie disposizioni previste dagli articoli da 33 a 35, le norme del Art. 33 Articolo 33 1. Nel corso di un periodo di ventidue anni, la Turchia procede all'adattament Art. 34 Articolo 34 1. Alla fine del periodo di ventidue anni, il Consiglio di Associazione, dopo Art. 35 Articolo 35 1. In attesa che le disposizioni previste all'articolo 34 siano adottate ed in Art. 41 Articolo 41 1. Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni Art. 42 Articolo 42 1. Il Consiglio di Associazione estende alla Turchia, secondo le modalità che Art. 49 Articolo 49 Ai fini di facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo Art. 50 Articolo 50 1. Le Parti Contraenti si dichiarano disposte a procedere alla liberalizzazion Art. 51 Articolo 51 Ai fini della realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 20 dell'Acc Art. 52 Articolo 52 Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pr Art. 53 Articolo 53 1. Le Parti Contraenti si concertano in sede di Consiglio di Associazione per Art. 54 Articolo 54 1. Ove la Comunità concluda un Accordo di associazione o un accordo preferenzi Art. 55 Articolo 55 In sede di Consiglio di Associazione avranno luogo consultazioni sull'applicaz Art. 56 Articolo 56 Nel caso di un'adesione di uno Stato terzo alla Comunità, avranno luogo, in se sezione I ABOLIZIONE DEI DAZI DOGANALI FRA LA COMUNITA' E LA TURCHIA
Art. 14 Articolo 14 Qualora la Turchia proceda all'abolizione di una tassa di effetto equivalente Art. 15 Articolo 15 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, le Parti Contraenti Art. 16 Articolo 16 1. Le disposizioni degli articoli 7, paragrafo 1, e da 8 a 15 inclusi sono app sezione II ADOZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE
DA PARTE DELLA TURCHIA
Art. 17 Articolo 17 L'allineamento della tariffa doganale della Turchia sulla tariffa doganale com Art. 18 Articolo 18 In deroga all'articolo 17, per i prodotti che figurano nell'Allegato n. 3, la Art. 19 Articolo 19 1. Per alcuni prodotti che non rappresentano più del 10% del valore delle sue Art. 20 Articolo 20 1. La Turchia ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazi ridotti titolo II Circolazione delle persone e dei servizi
Art. 36 Articolo 36 La libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Art. 37 Articolo 37 Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalità turca occupati nell Art. 38 Articolo 38 Nell'attesa della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavorat Art. 39 Articolo 39 1. Prima della fine del primo anno dall'entrata in vigore del presente Protoco Art. 40 Articolo 40 Il Consiglio di Associazione può indirizzare raccomandazioni agli Stati membri titolo III Ravvicinamento delle politiche economiche
Art. 43 Articolo 43 1. Il Consiglio di Associazione stabilisce, entro sei anni dall'entrata in vig Art. 44 Articolo 44 1. Nessuna Parte Contraente colpisce direttamente o indirettamente i prodotti Art. 45 Articolo 45 Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, Art. 46 Articolo 46 Le Parti Contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono n Art. 47 Articolo 47 1. Qualora, durante un periodo di ventidue anni, il Consiglio di Associazione, Art. 48 Articolo 48 Nei settori non soggetti alle disposizioni del presente Protocollo e che abbia titolo IV Disposizioni generali e finali
Art. 57 Articolo 57 Le Parti Contraenti modificano progressivamente le condizioni di partecipazion Art. 58 Articolo 58 Nei settori coperti dal presente Protocollo: - il regime applicato dalla Turch Art. 59 Articolo 59 Nei settori coperti dal presente Protocollo, la Turchia non può beneficiare di Art. 60 Articolo 60 1. Qualora in un settore dell'attività economica della Turchia si verifichino Art. 61 Articolo 61 La fase transitoria ha una durata di dodici anni, fatte salve le disposizioni Art. 62 Articolo 62 Il presente Protocollo ed i suoi Allegati costituiscono parte integrante dell' Art. 63 Articolo 63 1. Il presente Protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente Art. 64 Articolo 64 Il presente Protocollo è redatto in duplice esemplare, in lingua tedesca, fran Allegato 2
titolo IV Disposizioni generali e finali
Art. 1 ALLEGATO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di taluni pro Art. 2 Articolo 2 In deroga alle disposizioni degli articoli da 21 a 24 del Protocollo addizional Allegato 6
Art. 2 Articolo 2 I prodotti sotto elencati, originari della Turchia, sono soggetti, all'importaz Art. 3 Articolo 3 I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono ammessi all'importazione nel Art. 4 Articolo 4 1. I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazion Art. 5 Articolo 5 I prodotti sottoelencati, originari della Turchia sono soggetti, all'importazio Art. 6 Articolo 6 I prodotti seguenti, originari della Turchia sono soggetti, all'importazione ne Art. 7 Articolo 7 1. La Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabi Art. 8 Articolo 8 I prodotti seguenti, originari della Turchia sono ammessi all'importazione nell Art. 9 Articolo 9 I prodotti sottoelencati, originari della Turchia, sono soggetti, all'importazi Art. 10 Articolo 10 Sin dall'attuazione della politica comune della pesca, la Comunità adotta le m Art. 11 Articolo 11 Il Consiglio di Associazione adotta il regime preferenziale applicabile ai vin Art. 12 Articolo 12 La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché il prelievo applicabile Art. 13 Articolo 13 1. A condizione che la Turchia applichi, per la segala della voce 1002 della t Art. 14 Articolo 14 Fatta salva la riscossione di un elemento mobile determinato conformemente all Art. 15 Articolo 15 Per prodotti di cui al presente Allegato, la Comunità si riserva di modificare Art. 16 Articolo 16 Il Consiglio di Associazione stabilisce la definizione della nozione di "prodo Art. 17 Articolo 17 La Turchia concede alla Comunità, nell'ambito delle importazioni effettuate a titolo IV Disposizioni generali e finali
Art. 1 ALLEGATO N. 6 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli Articolo 1 Il regime pre Accordo
Art. 1 Accordo interno relativo al Protocollo finanziario I rappresentanti dei Governi degli Stat Art. 2 Articolo 2 Le operazioni rientranti nel mandato sono effettuate dalla Banca per conto e a Art. 3 Articolo 3 Il finanziamento dei prestiti previsti dal presente Accordo è assicurato: a) me Art. 4 Articolo 4 L'importo di 195 milioni di unità di conto previsto dall'articolo 3 del Protoco Art. 5 Articolo 5 Nella misura in cui uno Stato membro fornisce alla Banca la propria quota in un Art. 6 Articolo 6 Man mano che i prestiti vengono concessi, la Banca rende noto agli Stati membri Art. 7 Articolo 7 Gli importi forniti da ogni Stato membro o raccolti per suo conto sono imputati Art. 8 Articolo 8 Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni singolo prestito acco Art. 9 Articolo 9 Laddove non siano fissati nel Protocollo finanziario, i principi generali conce Art. 10 Articolo 10 I prestiti vengono accordati dalla Banca secondo la stessa procedura prevista Art. 11 Articolo 11 In proporzione della quota sottoscritta del capitale della Banca, gli Stati me Art. 12 Articolo 12 Il presente Accordo sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle Art. 13 Articolo 13 Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, i Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360