Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969. 31 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 ALLEGATO CONVENZIONE TRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATE Art. 2 Articolo 2 Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono: (a) in Giappone: (i) l' Art. 3 Articolo 3 Ai fini della presente Costituzione, a meno che il contesto non richieda una di Art. 4 Articolo 4 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contr Art. 5 Articolo 5 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" desi Art. 6 Articolo 6 I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in c Art. 7 Articolo 7 Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'alt Art. 8 Articolo 8 Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aerom Art. 9 Articolo 9 Quando: (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indire Art. 10 Articolo 10 I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un resi Art. 11 Articolo 11 Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residen Art. 12 Articolo 12 I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un reside Art. 13 Articolo 13 Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragraf Art. 14 Articolo 14 I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un Art. 15 Articolo 15 Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le Art. 16 Articolo 16 Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di Art. 17 Articolo 17 Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professioni Art. 18 Articolo 18 Salve le disposizioni del paragrafo dell'articolo 19, le pensioni e le altre r Art. 19 Articolo 19 Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da un Art. 20 Articolo 20 I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un peri Art. 21 Articolo 21 Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente Art. 22 Articolo 22 Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono e Art. 23 Articolo 23 Se un residente del Giappone riceve redditi dall'Italia che sono tassabili in Art. 24 Articolo 24 I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contrae Art. 25 Articolo 25 Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adotta Art. 26 Articolo 26 Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni Art. 27 Articolo 27 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscal Art. 28 Articolo 28 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno sc Art. 29 Articolo 29 La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato c Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360